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GIOVANNI DEL VECCHIO

medico legale

studiodelvecchio

medicina legale e delle assicurazioni

Sentenze n. 28991 e 28992

13-01-2022 14:20

Giovanni Del Vecchio

Sentenze n. 28991 e 28992

Con le sentenze n. 28991 e 28992, dell’11 settembre 2019, la Corte di Cassazione affronta la questione del rapporto tra causalità materiale e inadempi

Con le sentenze n. 28991 e 28992, dell’11 settembre 2019, la Corte di Cassazione affronta la questione del rapporto tra causalità materiale e inadempimento.

La causalità materiale, che attiene al collegamento naturalistico tra fatti e regola il nesso tra condotta ed evento di danno, è elemento la cui dimostrazione compete al creditore dimostrare.

Nella cornice della responsabilità contrattuale, dove la prestazione forma l’oggetto dell’obbligazione, la causalità materiale non può essere disgiunta dall’inadempimento, poiché quest’ultimo corrisponde alla lesione dell’interesse protetto dal contratto e dunque al danno evento.

Sul piano probatorio al creditore danneggiato spetta solo allegare l’inadempimento ed il danno evento.

Quest’ultimo coincide con la lesione dell’interesse presupposto e non dell’interesse corrispondente alla prestazione, per cui l’allegazione di inadempimento non costituisce ancora la dimostrazione del danno evento, il quale riguarda un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione.

Da qui la necessità per il creditore di dimostrare il nesso di causalità materiale tra condotta e danno evento, e quindi la lesione dell’interesse presupposto.

Una volta dimostrata la sussistenza del nesso eziologico tra condotta e lesione dell’interesse presupposto, per insorgenza di nuova patologia o aggravamento della condizione patologica preesistente, sarà onere del debitore dare prova di avere adempiuto o della ricorrenza di una causa estranea, a lui non imputabile, che ha reso impossibile la prestazione.

La Suprema Corte sancisce dunque il principio secondo il quale “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica, o l’insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione”.

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