Con l’ordinanza n. 5487, del 26 febbraio 2019, la Corte di Cassazione precisa che nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria si delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle…mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)”.
In tema di responsabilità sanitaria, l’accertamento del nesso causale va condotto attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria indicata dall'attore come idonea a cagionare l’evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più estesa e coerente.
In ossequio a tale principio, gli Ermellini hanno cassato la sentenza che aveva operato una parcellizzazione dei singoli episodi, concentrandosi soltanto sull’episodio più recente ed ignorando i due precedenti, senza valutare se, nell’insieme, tutti gli elementi considerati unitariamente fossero idonei all’accertamento del nesso causale tra l’omessa diagnosi della patologia ed il decesso dal paziente, secondo il principio della preponderanza dell’evidenza, meglio noto come del “più probabile che non”.